Onorevoli Colleghi! - L'articolo 36, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, recante disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale, stabilisce le condizioni e la decorrenza del carattere di edificabilità delle aree urbane ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta di registro, delle imposte sui redditi e dell'imposta comunale sugli immobili (ICI).
La norma prevede, in particolare, che, ai fini del pagamento di tali imposte, un'area sia da considerare edificabile «se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal comune, indipendentemente dall'avvenuta approvazione della regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo» piano regolatore.
Questa disposizione obbliga, quindi, i contribuenti a rilevanti oneri tributari senza ancora poter utilizzare le aree a fini edilizi, determinando anche il rischio dell'apertura di contenziosi nei confronti dello Stato e degli enti locali da parte degli stessi contribuenti, che chiederebbero la restituzione delle somme versate nel caso in cui la regione intervenisse negativamente sulle decisioni assunte dai comuni